Definizione agevolata delle entrate e dei tributi locali

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DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ai sensi dell’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Regolamento comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 25 del 17/06/2026.


A chi è rivolto

A tutti i contribuenti.

Descrizione

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ai sensi dell’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 Regolamento comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 25 del 17/06/2026.

Come fare

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza telematica mediante il portale istituzionale del Comune entro e non oltre il termine perentorio del 31 Agosto 2026.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE).

Cosa si ottiene

A seguito di istruttoria, riceverai comunicazione in merito all'accoglimento della richiesta e altre eventuali informazioni necessarie al perfezionamento della stessa.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

Quanto costa

Non sono previsti costi di istruttoria a carico dell'utente.

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Ulteriori informazioni

Regolamento comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 25 del 17/06/2026

Indice..............................................................................................................................................2

Articolo 1 -Oggetto del regolamento...............................................................................................3

Articolo 2 -Oggetto della definizione agevolata..............................................................................3

Articolo 3 -Procedura per la definizione agevolata.........................................................................5

Articolo 4 -Effetti della dichiarazione..............................................................................................6

Articolo 5 -Versamento degli importi dovuti....................................................................................6

Articolo 6 -Perfezionamento della definizione agevolata................................................................7

Articolo 7 -Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.............................8

Articolo 8 -Entrata in vigore ed efficacia del regolamento...............................................................8

Articolo 1-Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’art. 1, commi 102 e 109,della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l’applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:

- avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446.

- intimazione al pagamento ed atti di costituzione in mora ai sensi dell' art. 1, comma 792 e ss., Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026;

- omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a tutte le entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune, ad eccezione dell’IMU e della TASI.

Articolo 2-Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

-Imposta municipale propria (IMU)1/Imposta comunale sugli immobili (ICI)2/

-Tributo per i servizi indivisibili (TASI)3

-Tassa sui rifiuti (TARI)/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

-Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

-Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni/ Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari;

-sanzioni per violazioni al codice della strada;

-sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada;

-oneri edilizi e contributo costo di costruzione;

-canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

-canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

-servizi a domanda individuale erogati dal Comune;

-proventi da concessioni e locazioni

-prelievo relativo al servizio idrico.

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,emessi dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, emessi entro il 31 dicembre 2025;

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto14 aprile 1910, n. 639,emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, emesse entro il 31 dicembre 2025;

3. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali), sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;

- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;

- acquiescenza ad accertamento esecutivo;

- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

- conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bisdel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026;

- omesso o carente versamento del tributo o delle entrate patrimoniali dovute per le annualità dal 2021 al 2025, ad eccezione dell’IMU e della TASI;

- omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025relativi a tutte le entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune, ad eccezione dell’IMU e della TASI.

4. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell’entrata oggetto di definizione;

- delle sanzioni amministrative non tributarie;

- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

- delle ulteriori somme previste al successivo comma 5del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

-sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100 %;

-interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100 %;

-interessi moratori maturati dopo la scadenza dell’avviso di accertamento, nella misura del 100 %;

-somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell’art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100 %;

-interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 5.

7. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3-Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del31agosto2026,la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell’Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal competente servizio comunale o dal concessionario di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 pubblicate nel sito internet istituzionale dell’Ente entro il medesimo termine di cui sopra.

2. Nella dichiarazione dicui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il mancato deposito dell’istanza di rinuncia airicorsida parte del debitore comporta l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e iversamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Il Comune entro il termine del 30 settembre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l’ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

5. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall’Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4-Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3:

a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;

b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5-Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del15 ottobre2026oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.

2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.

3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell’istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:

- rate mensili n. 3 per importi da 101,00 a 200,00 Euro;

- rate mensili n. 5 per importi da 201,00 a 400,00 Euro;

- rate mensili n. 7 per importi da 401,00 a 600,00 Euro;

- rate mensili n. 10 per importi da 601,00 a 900,00 Euro;

- rate mensili n. 15 per importi da 901,00 a 1.500,00 Euro;

- rate mensili n. 20 per importi da 1.501,00 a 3.000,00 Euro;

- rate mensili n. 30per importi da 3.001,00 a 5.000,00 Euro;

- rate mensili n. 36per importi da 5.001,00 e più (per adeguamento alla previsione ex art. 1 comma 797 L. 160/2019).

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160maggioratodel 2%.

5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

6. È causa generale di impedimento alla concessione del beneficio dellerateizzazioni previste dal presente regolamento, la sussistenza, incapo ai soggetti richiedentiovvero a chi a questi succede, di ritardi, morosità o non regolarità in riferimento al pagamento delle rate ordinarie della TARI e del servizio idrico integrato emesse dal primo gennaio 2026.

7. È causa generale di decadenza dal beneficio dellerateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, la sopravvenienza, incapo ai soggetti richiedentiovvero a chi a questi succede, di ritardi, morosità o non regolarità in riferimento al pagamento delle rate ordinarie della TARI e del servizio idrico integrato emesse dal primo gennaio 2026.

8. Ai fini della verifica dell’insorgenza della causa di decadenza di cui al comma 7, l’ufficio responsabile della concessione e della gestione deipiani di rateizzazione procede, con cadenza quadrimestrale, alla verifica, in capo ai titolari deibenefici concessi, dello stato di regolarità delledichiarazioni, dei pagamenti e degli altriadempimenti concernenti le entrate comunali. È fatta,comunque, salva la possibilità per l’ufficioresponsabile di procedere a dette verifiche, ancheper singoli soggetti o per categorie degli stessi, inqualsiasi altro momento dell’anno finanziario. Incaso di accertate irregolarità, l’ufficioresponsabile comunica, senza ritardo, al soggettotitolare l’avvio del procedimento di decadenzadal beneficio assegnando un termine di 30 giorniper la regolarizzazione. Decorsoinfruttuosamente detto termine, nei successivi 15giorni viene emesso il provvedimento didecadenza dal beneficio.

Articolo 6-Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle sommeovvero,ancora,in caso di pronuncia della decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui al comma 7 del precedente articolo 5, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall’art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e nonsono rimborsabili.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

- la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7-Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comuneo dal concessionario di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alleingiunzioni di pagamento di cui all’art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l’ammontare delle somme dovute ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8-Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all’art. 124del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, salvo che sia dichiarata l’immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo.

2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 108 della legge30 dicembre 2025, n. 199.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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