Richiedere in concessione terreno per uso agricolo o zootecnico

  • Servizio attivo

Richiedere in concessione terreno per uso agricolo o zootecnico ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento comunale per la valorizzazione e la concessione dei terreni agricoli comunali


A chi è rivolto

Ai privati, ai coltivatori diretti, agli imprenditori, anche in forma societaria, che vogliano ottenere una concessione per l'utilizzo dei terreni demaniali del Comune di San Luca.

Descrizione

Il presente servizio ha per oggetto l’assegnazione in concessione, a seguito di avviso pubblico, dei terreni agricoli montani di proprietà comunale, così come individuati e disciplinati dall'art. 11 del vigente Regolamento comunale.

Come fare

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza telematica mediante il portale istituzionale del Comune entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione di apposito Avviso sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE).

Cosa si ottiene

A seguito di istruttoria, riceverai comunicazione in merito all'accoglimento della richiesta e altre eventuali informazioni necessarie al perfezionamento della stessa.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

Quanto costa

I fondi saranno concessi nello stato in cui si trovano, dietro la corresponsione di un canone concessorio annuale determinato in via definitiva all’esito dell’istruttoria e a seguito della esatta individuazione della consistenza del fondo. Il canone sarà calcolato in conformità ai criteri di cui all’art. 4 del Regolamento e al sistema tariffario, comprensivo di tariffe base e riduzioni, stabilito con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 34 del 23/02/2026 .

Ai fini della individuazione della qualità colturale sono prese in considerazione, in quota parte, le colture effettivamente praticate su ciascuno dei fondi individuati. Le colture effettivamente praticate prevalgono su quelle censite nella banca dati del Catasto terreni, fatto salvo l’obbligo di variazione colturale.

All'importo del canone è applicata una maggiorazione forfettaria del 5% a titolo di rimborso per gli oneri connessi alla concessione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi amministrativi di gestione della pratica e gli oneri dovuti al Consorzio di Bonifica, che restano in capo all'Ente).

A decorrere dalla seconda annualità, il canone di concessione sarà soggetto a rivalutazione annua automatica sulla base dell'indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ad eccezione della revoca per pubblico interesse, il canone versato per l’intera annata non sarà restituito.

Ai soli fini fiscali si precisa che i canoni concessori non sono soggetti né a fatturazione né ad IVA.

Il canone dovrà essere versato in una unica rata annuale anticipata entro il primo ottobre rispetto a ciascun anno di riferimento.

All'atto della stipula del contratto conseguente alla concessione, l'affittuario dovrà versare la prima annualità del canone.

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione, né ottenere l'affidamento diretto o il rinnovo di concessioni, i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, si trovino, nei confronti del Comune, in condizioni di morosità tributaria, patrimoniale o extrapatrimoniale, a qualsiasi titolo, qualora l'ammontare complessivo del debito, comprensivo di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a Euro 200,00. Non si considera in condizioni di morosità il soggetto che prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza abbia ottenuto un provvedimento di rateizzazione del debito da parte del Comune o del concessionario della riscossione, a condizione che sia in regola con il pagamento delle rate scadute. La permanenza della condizione di non morosità nei confronti del Comune costituisce requisito per il mantenimento della concessione per tutta la sua durata. Gli uffici comunali sono tenuti ad effettuare controlli d’ufficio sulla permanenza di tale requisito con cadenza almeno semestrale.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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