Non possono partecipare alle procedure di assegnazione, né ottenere l'affidamento diretto o il rinnovo di concessioni, i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, si trovino, nei confronti del Comune, in condizioni di morosità tributaria, patrimoniale o extrapatrimoniale, a qualsiasi titolo, qualora l'ammontare complessivo del debito, comprensivo di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a Euro 200,00. Non si considera in condizioni di morosità il soggetto che prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza abbia ottenuto un provvedimento di rateizzazione del debito da parte del Comune o del concessionario della riscossione, a condizione che sia in regola con il pagamento delle rate scadute. La permanenza della condizione di non morosità nei confronti del Comune costituisce requisito per il mantenimento della concessione per tutta la sua durata. Gli uffici comunali sono tenuti ad effettuare controlli d’ufficio sulla permanenza di tale requisito con cadenza almeno semestrale.